Piano strategico della PAC 2023 / 2027
Complemento regionale per lo Sviluppo – Rurale della Liguria
Cofinanziato dall’Unione Europea
SRG 10 – promozione dei prodotti di qualità. | Soggetto beneficiario: Consorzio tutela Basilico Genovese DOP | Autorità di Gestione CSR Liguria: politiche.agricole@regione.liguria.itwww.agriligurianet.it

Etichettatura del basilico e del Basilico Genovese DOP per la vendita

Nella vendita vigono regole di tutela e corretta comunicazione del Basilico Genovese DOP che coinvolgono anche quella del basilico non certificato, mirate a evitare messaggi ingannevoli ai consumatori: conoscerle e applicarle consente di valorizzare e distinguere il prodotto del territorio per la clientela e protegge dalle sanzioni.

Regole di etichettatura del Basilico Genovese Dop e del basilico generico

I produttori di Basilico Genovese DOP che confezionano il prodotto sono tenuti a rispettare regole di etichettatura comuni per la tutela e corretta comunicazione del Basilico Genovese DOP .

Tali regole coinvolgono anche i produttori di basilico non DOP, per evitare messaggi ingannevoli ai consumatori e proteggere il legame col territorio che è garantito solo dal Basilico Genovese DOP

La confezione del basilico

Basilico Genovese DOP:

la confezione ha sempre i due marchi e l’indirizzo aziendale completo.

etichetta

Basilico non DOP:

NON sono presenti i marchi della DOP e l’indirizzo aziendale è facoltativo: in ogni caso si tratta di un prodotto non soggetto a una verifica su provenienza e metodo di coltivazione.

Il cartellino di vendita deve fornire indicazioni corrette sul prodotto e la sua provenienza.

ATTENZIONE! SCRIVERE LA PROVENIENZA PER UN BASILICO CHE NON È DOP È SANZIONABILE, ANCHE SE LA PROVENIENZA È DI FATTO CORRETTA.

Regole per i commercianti di ortofrutta

Nella distribuzione al dettaglio vigono regole di tutela e corretta comunicazione del Basilico Genovese DOP  che coinvolgono anche quella del basilico non DOP, mirate a evitare messaggi ingannevoli ai consumatori: conoscerle e applicarle protegge dalle sanzioni.

PERCHÈ? Perché il basilico non DOP non è soggetto a verifiche sull’origine, che implica non solo la provenienza geografica, ma anche la coltivazione tradizionale.

La confezione del basilico

Distingui il Basilico Genovese DOP dal “basilico di mio cuggino”

icona

Il cartellino di vendita del basilico deve:

1. Nominare il prodotto in modo corretto

Il basilico in commercio è distinto in  due prodotti merceologicamente diversi , a cui corrispondono due denominazioni:

  1. Basilico Genovese DOP
  2. Basilico

DA SAPERE: il basilico non DOP non può riportare diciture che richiamino la provenienza geografica di zone della Liguria (comuni, delegazioni o territori tipo: Albenga, Pra’, Riviera, etc.)

2. Indicare la provenienza come segue

  • LIGURIA per il Basilico Genovese DOP
  • ITALIA per il basilico non DOP

DA SAPERE: scrivere la provenienza ligure per un basilico che non è DOP è sanzionabile, anche se la provenienza è di fatto corretta.

Perché? Perché il basilico non DOP non è soggetto a verifiche sull’origine, che implica non solo la provenienza geografica, ma anche la coltivazione tradizionale.

Diciture corrette e loghi Basilico Genovese DOP

Il Basilico Genovese DOP riporta nella confezione sempre i due loghi ufficiali

logo DOP e logo Basilico Genovese DOP

DOP e loghi ufficiali: garanzia di tracciabilità e provenienza certa

Il Basilico Genovese è un prodotto DOP sempre riconoscibile sulla confezione grazie al logo ufficiale accompagnato dal marchio DOP.

I loghi e l’uso del nome “Basilico Genovese DOP” sono concessi solo al basilico prodotto dalle aziende agricole iscritte alla DOP, che garantiscono provenienza e produzione tradizionale dalla Liguria

Indicare la provenienza ligure per un basilico che non è
 DOP è vietato dalla normativa vigente. La Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari del Ministero dell’Agricoltura  può elevare sanzioni anche se la provenienza è di fatto corretta.

Qualsiasi utilizzo di denominazioni per il basilico che richiamano la provenienza ed evocano la denominazione protetta “Basilico Genovese”, è illegittimo e configura una fattispecie illecita sanzionata ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.Lgs n°297/04.

Il basilico non DOP non può riportare diciture che richiamino la provenienza geografica di zone della Liguria (comuni, delegazioni o territori tipo: Albenga, Pra’, Riviera, etc.) anche se il basilico fosse prodotto e acquistato in Liguria da produttori ricadenti nella zona della DOP.

Perché? Perché il basilico non DOP non è soggetto a verifiche sull’origine, che implica non solo la provenienza geografica ma anche la coltivazione tradizionale.

Dicitura Corretta: