Etichettare i prodotti con Basilico Genovese DOP

Le regole per le aziende alimentari

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Una chiara e corretta etichettatura dei prodotti che utilizzano ingredienti legati al territorio con la certificazione DOP è una grande opportunità di qualificazione per le aziende alimentari.
Basta seguire alcune semplici regole di corretta informazione al consumatore.

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SCARICA LE REGOLE DI ETICHETTATURA DEL PESTO E DEI PRODOTTI CON BASILICO

AUTORIZZAZIONE ALl'USO DELLA DICITURA

"con Basilico Genovese DOP" E DEL LOGO

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Le imprese alimentari che utilizzano il Basilico Genovese DOP come ingrediente nei loro prodotti hanno la facoltà di evidenziarlo in etichetta (oltre alla lista ingredienti).
È possibile apporre sul fronte etichetta la dicitura “con Basilico Genovese DOP” e accompagnarla dal logo del prodotto, previa autorizzazione del Consorzio di tutela.

Per richiedere l’autorizzazione al Consorzio è necessario compilare la richiesta autorizzazione con i dati del prodotto e dei fornitori di Basilico Genovese DOP.

Scarica qui la richiesta_uso_del_marchio

La richiesta compilata va trasmessa via e-mail a: info@basilicogenovese.it

 

L’autorizzazione può essere richiesta dall’azienda produttrice e confezionatrice o dall’azienda commerciale.

Azienda produttrice e confezionatrice

L’autorizzazione è concessa per tutte le etichette a marchi di proprietà dell’azienda autorizzata per prodotti confezionati che impiegano Basilico Genovese DOP.

Tale autorizzazione è, inoltre, valida per etichette di prodotti (con Basilico Genovese DOP) confezionati dall’azienda già autorizzata quando operante a marchio di terzi, a patto che la confezione riporti ragione sociale e indirizzo completo dell’azienda produttrice – confezionatrice autorizzata.

Azienda commerciale
L’autorizzazione è concessa anche ad aziende commerciali, consentendo loro di commercializzare prodotti che impiegano Basilico Genovese DOP realizzati o confezionati in impianti di terzi sprovvisti dell’autorizzazione in oggetto.
In questo caso l’azienda richiedente è tenuta a comunicare al Consorzio, al momento della richiesta, il nome del produttore e confezionatore utilizzato e l’indirizzo dell’impianto; essa è inoltre tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.
Anche nel caso di affitto o comodato di stabilimento, il produttore o commerciante è tenuto a richiedere autorizzazione al Consorzio e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della sede di produzione.

L'etichetta deve fornire una corretta informazione al consumatore, in particolare evidenziando con chiarezza che la DOP si riferisce a un ingrediente e non al prodotto finito.

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é importante quindi che la dicitura "DOP" sia in subordine alla denominazione di vendita del prodotto finito e associata in maniera evidente al Basilico Genovese in qualità di ingrediente.

DENOMINAZIONE DI VENDITA DEL "PESTO"

La denominazione “pesto” non è tra quelle protette e pertanto non è assoggettata a controlli specifici. L’etichettatura del pesto è regolata dal D. Lgs. 109/92.

Il Consorzio del Basilico Genovese DOP non ha facoltà di intervenire sul controllo dei prodotti denominati come “pesto”, ma presiede sulla veridicità della presenza del Basilico Genovese DOP come ingrediente e sulla sua corretta comunicazione in etichetta.

DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE DEL BASILICO

Denominazioni come “basilico ligure” o altri riferimenti di zone della Liguria (come “basilico di Pra”, “basilico di Albenga”) sono vietate dalla Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari del MiPAAF, anche se il basilico fosse prodotto e acquistato in Liguria da produttori ricadenti in zona di produzione D.O.P.

Qualsiasi utilizzo di denominazioni per il basilico che richiamano la provenienza ed evocano la denominazione protetta “Basilico Genovese”, è illegittimo e configura una fattispecie illecita sanzionata ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.Lgs n°297/04.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE NELl'ETICHETTA DEL PESTO

Il Regolamento (UE) 1169/2011 stabilisce le informazioni che ciascun prodotto deve presentare in etichetta:

  • la denominazione dell’alimento;
  • l’elenco degli ingredienti;
  • l’indicazione di qualsiasi sostanza che provochi allergie o intolleranze;
  • la quantità di taluni ingredienti;
  • la quantità netta dell’alimento;
  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  • le condizioni particolari di conservazione e/o condizioni di impiego;
  • il nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile del prodotto e della sua sicurezza;
  • il paese di origine o luogo di provenienza, ove previsto;
  • le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  • una dichiarazione nutrizionale.

Scopri cosa significa la dop

Etichettatura
del Basilico Genovese DOP

Etichettatura pesto e prodotti con Basilico Genovese DOP